Lo statuto

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STATUTO
della Biblioteca Italiana per i Ciechi
«Regina Margherita» – ONLUS
Monza

Iscritto nel registro delle persone giuridiche
della Prefettura di Milano
al numero d’ordine 109 in data 06/04/2007
Protocollo 14.12.197 Area IV BIS
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17 novembre 2006

TITOLO I
Costituzione, sede, scopi

Art. 1

La Biblioteca Italiana per i Ciechi «Regina Margherita» – organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 460/97 (ONLUS) – fondata dall’Unione Italiana Ciechi, perseguendo finalità di esclusiva solidarietà sociale, ha lo scopo di:

  • diffondere la lettura tra i minorati della vista attraverso la realizzazione di prodotti librari nei formati adeguati, accessibili e fruibili;
  • soddisfare le esigenze di studio, di informazione, di conoscenza e di svago dei minorati della vista;
  • agevolare, l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti, definiti ai sensi della legge 138/2001, e di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, attuando le finalità della Legge 20 gennaio 1994, n. 52;
  • realizzare le opportune attività di studio, ricerca e sperimentazione per introdurre, nella produzione libraria realizzata direttamente o per il tramite di Centri appositamente convenzionati, l’uso delle nuove tecnologie e per adeguarla alle esigenze della propria utenza;
  • promuovere, valorizzare e tutelare i beni di cui al D.P.R. 30.9.1963 numero 1409.

Gli scopi della Biblioteca e le attività che ne derivano sono riconducibili ai punti 1, 4, 7, 9 e 11 dell’articolo 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.
La Biblioteca non può svolgere attività diverse da quelle indicate dalla vigente normativa sulle ONLUS ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Biblioteca ha sede in Monza e può aprire sedi secondarie. Essa è posta sotto la vigilanza delle Autorità competenti.

Art. 2

La Biblioteca realizza gli scopi di cui al precedente articolo 1:

  • mettendo a disposizione dei minorati della vista in Italia e all’estero le opere in formato speciale ad essi destinate appositamente realizzate nel corso degli anni anche aderendo ad iniziative internazionali;
  • realizzando ogni altra iniziativa atta a rendere fruibile ed accessibile per i ciechi e per gli ipovedenti opere tecniche, scientifiche, letterarie, musicali, di lettura amena e varia;
  • sviluppando iniziative promozionali per la diffusione della lettura;
  • promuovendo iniziative culturali specificatamente destinate ai minorati della vista;
  • impegnandosi in attività di studio e di ricerca per il continuo miglioramento della propria produzione libraria diretta ed indiretta;
  • sviluppando e gestendo attività addestrative, formative, informative e di consulenza in favore dei minorati della vista, dei loro familiari e delle Scuole anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche e private;
  • attuando i compiti ad essa attribuiti dalla Legge 20 gennaio 1994, n. 52.

TITOLO II
Del patrimonio

Art. 3

Il patrimonio della Biblioteca è costituito da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell’Ente, secondo le risultanze delle scritture contabili, nonché dalle intere collezioni di libri e riviste a carattere di stampa in Braille, a caratteri ingranditi, su supporto magnetico ed informatico. La Biblioteca provvede allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 avvalendosi all’uopo dei mezzi economici che le provengono:

  • dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri Enti pubblici nazionali o locali;
  • dai proventi delle convenzioni stipulate con gli Enti locali;
  • dai contributi dell’Unione Italiana Ciechi;
  • da oblazioni, donazioni, lasciti e successioni;
  • dalle rendite patrimoniali;
  • da ogni altro cespite derivante dalle iniziative della Biblioteca.

TITOLO III
Del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione

Art. 4

La Biblioteca è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, dei quali quattro nominati dall’Unione Italiana Ciechi e uno dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente fra i componenti designati dall’Unione Italiana Ciechi. Elegge altresì, nel proprio seno, il Vicepresidente e il Consigliere Delegato.

Art. 5

I Consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Solo i consiglieri eletti dall’Unione Italiana Ciechi cessano dalle funzioni allo scadere del quinquennio, anche se nominati nel corso del medesimo in sostituzione di altri.
I Consiglieri decadono dal loro incarico per:

  • – dimissioni volontarie;
  • – assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Consiglio;
  • – revoca del mandato di rappresentanza espressa formalmente dall’Ente che lo ha nominato.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Biblioteca. In particolare spetta al Consiglio:

  • – di redigere ed approvare lo Statuto, da sottoporre a ratifica dell’Autorità vigilante, ed il conseguente Regolamento della Biblioteca;
  • – di deliberare sull’organizzazione amministrativa della Biblioteca;
  • – di approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell’esercizio precedente, unitamente alla relazione sulla attività svolta;
  • – di approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione programmatica per l’esercizio successivo, accompagnata dal relativo piano finanziario;
  • – di deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti;
  • – di redigere il regolamento contabile e del servizio di cassa;
  • – di autorizzare il Presidente a stare in giudizio nelle liti attive o passive;
  • – di nominare il personale della Biblioteca;
  • – di individuare il contratto di lavoro del personale dell’Ente.
  • – di deliberare sull’applicazione degli istituti contrattuali in favore del personale dipendente.

Art. 7

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Consiglio è validamente insediato con la presenza effettiva di almeno tre membri.
Non sono ammesse presenze per delega.
Alle adunanze del Consiglio interviene un Funzionario della Biblioteca con funzioni di segreteria.
Le deliberazioni si intendono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Solo in caso di parità dei voti favorevoli e contrari è dirimente il voto espresso dal Presidente.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Biblioteca e adotta in via d’urgenza tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio, salva ratifica alla prima adunanza.

Art. 9

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 10

Il Consigliere Delegato coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa.

TITOLO IV
Del Collegio dei Revisori

Art. 11

Il controllo della gestione contabile e amministrativa è demandato ad un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dall’Unione Italiana Ciechi e uno dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al proprio interno il Presidente

TITOLO V
Del servizio di cassa

Art. 12

Il servizio di cassa deve essere affidato a uno o più istituti bancari di riconosciuta solidità. Al servizio di cassa è affidata l’esazione delle entrate e l’erogazione delle spese.
La documentazione dei rapporti fra l’Ente ed il cassiere verrà disciplinata nel regolamento contabile, in conformità con le norme del Codice Civile e con quelle sulle ONLUS. In ogni caso, i documenti saranno emessi a firma congiunta del Presidente e del Responsabile del Servizio Amministrazione.

TITOLO VI
Disposizioni particolari

Art. 13

La Biblioteca non procede alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione né di fondi e riserve a capitale, a meno che la distribuzione non sia stata imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Biblioteca impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste nel presente Statuto e di quelle a esse direttamente connesse.
Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai componenti degli organi amministrativi e di controllo; a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l’organizzazione e ne facciano parte; ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle Società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuati a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui al numero 7) della lettera a) dell’Art. 10 D. Lgs. 460/97, i vantaggi accordati ai soggetti, che effettuano erogazioni liberali e ai loro familiari, aventi significato puramente onorario e valore economico modico; le prestazioni di servizi istituzionali svolti nei settori di cui al numeri 1) 4) 9) e 11 della lettera a) dell’Art. 10 D. Lgs. 460/97 in favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l’organizzazione e ne facciano parte, nella loro qualità di utenti della Biblioteca:
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio Sindacale delle Società per azioni, dal DPR 10/10/95, numero 645 e dal D.L. 21/6/95, n. 239 convertito dalla Legge 3/8/95, numero 336 e successive modificazioni e integrazioni;
la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza dei prestiti di ogni specie, superiore di 4 punti al Tasso Ufficiale di sconto;
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi non si considerano in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le prestazioni di servizi istituzionali svolti nei settori di cui al numeri 1) 4) 9) e 11 della lettera a) dell’Art. 10 D. Lgs. 460/97 in favore dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per l’organizzazione e ne facciano parte, nella loro qualità di utenti della Biblioteca:

Art. 14

La Biblioteca è sottoposta alla vigilanza dell’organizzazione di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge del 23/12/96, n. 662.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 15

Qualora, per cause sopraggiunte, la Biblioteca si trovi nella impossibilità assoluta di funzionare e di realizzare i fini statutari, l’Unione Italiana Ciechi può chiedere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di promuovere gli atti per la soppressione dell’Ente. In tale evenienza la liquidazione sarà affidata all’Unione stessa, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, alla quale saranno devolute le attività residue a chiusura della liquidazione.
Ove non sia possibile la devoluzione del patrimonio residuo all’Unione Italiana Ciechi – ONLUS, lo stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di utilità pubblica, sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si considerano direttamente applicabili alla Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza le disposizioni stabilite per gli Statuti delle ONLUS dall’art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – in quanto applicabili per la natura dell’Ente – nonché le disposizioni sulle Biblioteche di cui al D.P.R. 417/95, per quanto applicabili ai formati speciali utilizzabili dalle persone non vedenti.



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