Regolamento amministrativo
Regolamento di Amministrazione e di organizzazione contabile della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ONLUS
TITOLO I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Finalità e norme generali
1 – Il presente regolamento di amministrazione e contabilità è redatto in armonia con lo Statuto dell’Ente e con le norme di legge vigenti in particolare con il disposto di cui al Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997 inerente gli Enti non commerciali e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative i utilità sociale)
2 – Il Regolamento delinea l’organizzazione amministrativa dell’Ente e detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio allo scopo di realizzare uniformità, funzionalità ed efficacia nell’amministrazione delle risorse nel rispetto dell’equilibrio finanziario di bilancio
ARTICOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 2
Organi dell’Ente
Gli Organi dell’Ente sono:
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere delegato
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Direttore
- I Responsabili dei Servizi
- I Responsabili degli Uffici
- I Responsabili dei Reparti
- I Responsabili delle Unità Operative
Articolo 3
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni come dal disposto dell’articolo 6 dello Statuto vigente.
Articolo 4
Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente
Le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente sono indicate dal disposto degli articoli 8 e 9 dello Statuto vigente.
Articolo 5
Attribuzioni del Direttore
1 – Il Direttore, scelto tra persone laureate di comprovata esperienza nel campo specifico, ha il compito di curare l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio.
2 – È il capo del personale e, di concerto con i Responsabili dei Servizi, ne cura la disciplina e la migliore utilizzazione.
3 – Sottoscrive le disposizioni di pagamento e gli ordinativi di incasso.
5 – Propone all’approvazione del Consiglio programmi e piani relativi alla gestione dei servizi generali elaborati di concerto con i Responsabili dei Servizi.
6 – Predispone la relazione morale di accompagnamento del Bilancio che viene presentata al Consiglio in occasione dell’approvazione del conto consuntivo e del budget di spesa.
7 – In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito nell’espletamento delle funzioni ad esso attribuite da un suo delegato indicato tra i Funzionari dell’Ente di comprovata professionalità.
8 – In caso di mancata attribuzione del ruolo di Direttore il Consiglio di Amministrazione provvede con proprio atto ad attribuire le singole funzioni dello stesso a Funzionari o collaboratori dell’Ente.
Articolo 6
Attribuzioni dei Capi Servizio, Capi Ufficio e Capi Reparto
1 – Ai Capi Servizio, Capi Ufficio, Capi Reparto e Responsabili delle Unità Operative compete:
ü la responsabilità di organizzare, valorizzare e dirigere le risorse tecniche ed umane dei Servizi, degli Uffici e dei Reparti loro affidati e nei limiti delle competenze e delle funzioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
ü il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
ü la funzione di studio ed analisi dei processi di lavoro e la proposta di modifica e semplificazione degli stessi.
Articolo 7
Attribuzioni del Collegio dei Sindaci Revisori
Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:
- – verificare la legittimità della gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente e di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- – esprimere motivato parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell’Ente
TITOLO II
Gestione Economico-Finanziaria
Articolo 8
Esercizio economico finanziario e bilancio di previsione.
1 – L’esercizio economico finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2 – La gestione economico finanziaria si svolge nei limiti del budget annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio precedente. Eventuali modifiche che comportano variazioni al totale delle entrate e/o delle uscite previste o spostamenti di impegni tra titoli diversi devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto di variazione. Eventuali assestamenti compensativi tra diverse voci di entrata e di uscita, di norma all’interno di categorie omogenee, possono essere autorizzati direttamente dal Presidente.
3 – La gestione stessa è unica, come unico è il relativo bilancio.
Articolo 9
Criteri di formazione di bilancio di previsione (budget)
Il Bilancio di previsione è redatto con criterio cosiddetto “misto” partendo da dati storici tratti dalle risultanze contabili, si formulano le opportune variazioni incrementative e/o decrementative in relazione alle delibere consiliari e ad ogni altra previsione gestionale desumibile dall’andamento dell’attività dell’Ente, nonché delle decisioni delle Amministrazioni vigilanti ed è predisposto anche per ogni sede periferica e per ogni centro di costo.
Il Bilancio di previsione deve riportare ed essere corredato da:
- i dati aggiornati dell’esercizio precedente;
- una relazione tecnica e illustrativa delle principali voci di entrata e di uscita;
- una relazione programmatica.
- la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 10
Integrità e universalità del bilancio
1 – Tutti i proventi e tutti i costi debbono essere iscritti in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di compensazioni.
2 – È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.
3 – Il bilancio è unico per tutta la gestione dell’Ente, seppur articolata in più sedi a livello nazionale.
4 – Per ogni sede e per ogni centro di costo viene comunque elaborato un riassunto delle voci di costo e dei proventi ad essa competenti.
5 – Nell’ambito dell’unico bilancio dell’Ente vengono gestite sia l’attività istituzionale statutaria dell’Ente, che eventuali attività che assumono rilevanza commerciale strettamente connesse ed accessorie alla prima.
Articolo 11
Criteri di formazione del bilancio consuntivo
Il bilancio consuntivo è redatto secondo corretti principi contabili di competenza economica, inerenza, verità e trasparenza. Viene presentato per l’approvazione secondo lo schema previsto dalle norme vigenti accompagnato da una relazione esplicativa.
Il bilancio è redatto secondo le norme del Codice Civile, e nel rispetto delle direttive dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Il Bilancio di previsione deve riportare ed essere corredato da:
- i dati aggiornati del Bilancio di Previsione;
- una relazione tecnica e illustrativa delle principali voci di entrata e di uscita;
- una relazione quali-quantitativa dei servizi realizzati.
- la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 12
Classificazione dei proventi e dei costi.
1 – Costi e proventi vengono classificati in base alla loro natura.
2 – In particolare si provvede a distinguere le voci di entrata inerente alla attività cosiddetta “commerciale”.
3 – Costi e proventi sono inoltre imputati per competenza e per destinazione ai cosiddetti “centri di costo”, che individuano la sede centrale della Biblioteca, i centri di consulenza tiflodidattica e il centro di documentazione tiflologica distribuiti sul territorio nazionale e i servizi di trascrizione non totalmente a carico del bilancio dell’Ente.
TITOLO III
Acquisti
CAPO I – Costi di acquisto.
Articolo 13
Fasi della spesa.
La gestione della spesa segue le fasi amministrative di:
- ¨ autorizzazione,
- ordine
- bolla
- fattura
- liquidazione
- pagamento
2 – Il controllo e la conciliazione tra l’autorizzazione, ordine, bolla, fattura è a carico del Servizio Amministrativo. La liquidazione della spesa, è autorizzata dal Direttore o da un suo delegato o da un funzionario delegato dal Consiglio di Amministrazione che ne accerta l’esatto importo, il soggetto creditore, la regolarità della fornitura di beni, opere e servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Articolo 14
Ordinazione della spesa
1 – Il pagamento delle spese è ordinato dal Presidente o da un suo delegato, mediante l’emissione di mandati di pagamento.
2 – I mandati devono contenere:
- la somma da pagare e le modalità,
- la data di emissione,
- il nome del beneficiario,
- la causa e l’oggetto del pagamento,
- l’annotazione dei documenti in base ai quali le disposizioni sono state emesse,
- la data di pagamento,
- le firme autorizzative.<7li>
3 – I mandati di pagamento devono contenere l’indicazione del Funzionario che ne ha accertato la regolarità ai sensi del comma 2 del precedente articolo 13 e da chi ne cura materialmente l’emissione.
4 – I mandati di pagamento sono firmati ai fini autorizzativi della spesa dal Responsabile del Servizio Amministrativo o da un suo delegato, dal Presidente o dal Vice Presidente predisposti e conservati ai soli fini interni e di verifica degli Organi Vigilanti.
5 – Una volta predisposti e sottoscritti i mandati di pagamento il Responsabile del Servizio Amministrazione – o altro funzionario dell’Ente incaricato dal Presidente – provvede a richiedere all’istituto di credito incaricato del servizio di cassa l’esecuzione della relativa disposizione di pagamento secondo le modalità concordate con lo stesso che possono essere cartacee o in remote banking.
A) Di confermare al Dr. Sergio Di Donato (Capo Servizio Amministrazione) la delega ad operare con firma esclusiva per tutte le disposizioni di addebito e di accredito sia cartacee che telematiche in nome e per conto della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ONLUS nel rapporto con l’Istituto Cassiere BancoBPM Filiale di via Zucchi in Monza sul conto corrente n. 9200.
Articolo 15
Documentazione delle disposizioni di pagamento.
1 – Ogni disposizione di pagamento è corredata da apposita documentazione giustificativa.
2 – La documentazione della spesa è allegata alla disposizione ed è conservata agli atti, salvo diversa disposizione di legge, per non meno di 10 anni.
Articolo 16
Modalità particolari di estinzione delle disposizioni
di pagamento.
1 – Le disposizioni di pagamento avvengono tramite bonifico bancario. Eccezionalmente il Responsabile del Servizio Amministrativo può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione, che le disposizioni di pagamento siano estinte mediante:
- a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore;
- b) emissione di assegni circolari non trasferibili.
2 – Le dichiarazioni di accreditamento che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sulla disposizione di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell’Istituto cassiere o altro soggetto abilitato.
Articolo 17
Utilizzo di carte di credito, carte di debito, bancomat o documenti similari
1 – Possono essere utilizzate, in situazioni di effettiva necessità o di evidente utilità carte di credito carte di debito, bancomat o documenti similari intestate all’Ente, a disposizione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Direttore o di Funzionari indicati dal Presidente.
- b) spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute, in Italia o all’estero, dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dal Direttore o da quanti appositamente autorizzati dal Presidente;
- c) spese ricorrenti per le quali è più utile l’uso della carta di credito, di debito, del Bancomat o di documenti similari, anche ai soli fini della semplificazione delle scritture contabili.
2 – Il Consiglio prende nota all’inizio del suo mandato e con cadenza annuale:
- a) i soggetti abilitati all’utilizzo della carta di credito, con obbligo di rendicontazione analitica e documentata da produrre per ogni singola spesa,
- b) il limite di disponibilità di ciascuna carta di credito.
CAPO II
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI
ACQUISTI.
Articolo 18
Oggetto e limiti.
Il Direttore o un suo delegato, o un Funzionario delegato dal Consiglio di Amministrazione, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo e con la sola autorizzazione sottoscritta dal Presidente o dal vice Presidente, può provvedere all’impegno di spesa ed ai pagamenti nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore o un suo delegato, o un Funzionario delegato dal Consiglio di Amministrazione, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo e con la sola autorizzazione sottoscritta dal Presidente o dal vice Presidente, può provvedere all’impegno di spesa ed ai pagamenti nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione. La procedura di cui al comma precedente si applica a tutte le spese di ordinaria amministrazione ivi comprese quelle direttamente connesse al raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 19
Individuazione fornitori.
1. – I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità che non versino nella condizione di incapacità giuridica o economica.
2. – I soggetti e le imprese devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, salvo i professionisti e i collaboratori.
3. Per interventi sugli immobili d’importo superiore a € 150.000,00 è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’esecutore dovrà presentare regolare certificato SOA.
4 – Per la migliore gestione dei contratti di manutenzione il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l’individuazione di Fornitori specifici cui affidare, con procedure semplificate, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari. ‘
Per l’affidamento dei servizi di trascrizione che presuppongono l’utilizzazione di professionalità elevate e specifiche, il Consiglio di Amministrazione può sottoscrivere apposite convenzioni di fornitura dalle quali risultino chiaramente le specifiche ed i costi del servizio affidato.
Il Consiglio di Amministrazione disciplinerà la materia con proprio atto.
Articolo 20
Gare di appalto
Una volta determinati la fornitura da acquistare o il lavoro da eseguire, fatto salvo quanto definito dal paragrafo 4 del precedente articolo 19, il Consiglio di Amministrazione procede al tipo di gara per la scelta del contraente con le seguenti procedure:
- – Trattativa privata: in tutti i casi che il Consiglio di Amministrazione delibera in tal senso, esclusi a priori i casi previsti per l’appalto concorso e con un limite massimo di € 300.000,00, oltre tale cifra si provvederà tramite
- – Pubblico incanto o licitazione privata con pubblicazione del bando su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.
Articolo 21
Acquisizione dei preventivi.
Nel caso di trattativa privata:
1. – Le offerte devono essere richieste almeno a tre soggetti o imprese, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della prestazione renda necessario il ricorso ad uno specifico soggetto od impresa come disciplinato dal paragrafo 4 del l’articolo 19, si potrà ricorrere alla trattativa privata anche nel caso in cui andasse deserta la gara di pubblico incanto o di licitazione privata.
2. – Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese, preventivi di spesa ed offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all’impresa che ha presentato il preventivo più conveniente in rapporto alla qualità, nel rispetto dei limiti di spesa.
3. – Il Responsabile dell’Ufficio proponente l’acquisto, formula, previa autorizzazione del Responsabile del proprio Servizio, motivata richiesta di acquisto al Servizio Amministrativo indicando la tipologia, le caratteristiche e le quantità necessarie. Prima di procedere all’elaborazione della richiesta di preventivo il Servizio Amministrativo accerta la disponibilità di bilancio.
Articolo 22
Forma degli inviti e della presentazione dei preventivi.
1. – Gli inviti alla presentazione dei preventivi devono essere diramati in forma scritta e possono essere recapitati a mezzo lettera, consegnato a mano, per fax o e-mail;
2. – Le offerte devono essere presentate, nel rispetto comunque delle condizioni e modalità previste dall’invito, in busta chiusa da consegnare a mano o a mezzo corriere o del servizio postale entro i termini stabiliti nell’invito.
3 – L’apertura delle offerte richieste è effettuata da una “Commissione acquisti” composta dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile dell’Ufficio proponente l’acquisto.
4 – Le decisioni della Commissione sono formalizzate a cura di chi la presiede e immediatamente esecutive e sottoposte all’Organo deliberante per la ratifica. Nel caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni della Commissione acquisti sono trasmesse al C.d.A. per le decisioni di competenza. Nel caso di integrazioni di forniture oggetto di trattativa privata che intervengano nei 12 mesi successivi all’espletamento della gara, il Presidente può disporre l’aggiudicazione della ulteriore fornitura allo stesso fornitore qualora siano conservate le medesime condizioni.
5. L’aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso non è vincolante per l’Ente che può decidere di seguire il metodo dell’offerta complessivamente più vantaggiosa.
6. Per i lavori o forniture di importo superiore a € 300.000,00, il fornitore dovrà rilasciare fideiussione a garanzia del 10% del buon esito della fornitura o del lavoro.
Articolo 23
Inadempienza del fornitore.
In caso di inadempienza per i fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, – dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito – può disporre la risoluzione del contratto e l’avvio dell’azione per il risarcimento del danno. Per la conclusione dei lavori o delle forniture, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rivolgersi al secondo in graduatoria in caso di non accettazione ai concorrenti successivi.
Articolo 24
Requisiti per il pagamento.
1. Le fatture e le note dei lavori e relative provviste, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non dopo l’apposizione del visto di regolare esecuzione o forniture apposto dal Responsabile dell’Ufficio ricevente e corredate dall’autorizzazione sottoscritta dal Presidente o dal Vice Presidente.
2. I documenti di cui al comma 1, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture di beni inventariabili, devono essere corredati dalla dichiarazione di presa in carico o degli estremi dell’annotazione negli appositi registri.
TITOLO IV
SERVIZIO DI CASSA
Articolo 25
Affidamento del servizio.
1. Il servizio di cassa deve essere affidato ad un istituto di credito prescelto con procedura negoziata in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio. Per l’espletamento di particolari servizi possono essere aperti altri conti correnti bancari.
2. I prelevamenti dai conti correnti sono disposti a firma del Presidente o dal Vice Presidente o dai Funzionari dell’Ente qualora delegati.
3. L’istituto cassiere è obbligato alla tenuta aggiornata dei registri eventualmente stabiliti nella convenzione.
4. L’istituto cassiere, se previsto nella convenzione, dovrà curare la riscossione, alle scadenze stabilite, degli interessi maturati nei titoli pubblici o privati, dandone sollecita comunicazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi per operazioni finanziarie e per l’esazione dei proventi, anche dei servizi dell’Amministrazione postale o di altri istituti diversi da quello cui è affidato il servizio di cassa, con facoltà di far affluire periodicamente sul conto di quest’ultimo le entrate riscosse.
Articolo 26
Servizio di economato.
1. – Presso la sede di Monza, il Centro di Documentazione Tiflologica ed i Centri di Consulenza Tiflodidattica è costituito un Servizio Economato, gestito da funzionari appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. – Il Servizio Economato ha il compito di provvedere alle spese per acquisto di beni e servizi, di uso corrente e di modico importo, nonché per lavori da effettuare direttamente.
3. I limiti di spesa per singolo acquisto sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
SERVIZIO ECONOMATO
Articolo 27
Fondo economale.
1. Per provvedere ai pagamenti in contanti a favore dell’incaricato delle funzioni di Economo viene corrisposta anticipazione depositata su apposito c/c bancario in misura adeguata e comunque non superiore a:
- a. € 5.000,00 per la sede centrale
- b. € 5.000,00 per il centro di documentazione tiflologica
2. Il Consiglio di Amministrazione, per far fronte a servizi ed adempimenti anche transitori, può autorizzare l’erogazione, tramite carte di credito, carte di debito, bancomat o documenti similari, di speciali anticipazioni in favore di dipendenti e/o collaboratori.
3. L’incaricato delle funzioni di Economo è personalmente responsabile del fondo economale, e del c/c bancario nonché della regolarità dei pagamenti eseguiti.
4. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario intestato alla Biblioteca con indicazione delle strutture, nonché gli oneri e spese gravanti sul conto, sono a vantaggio e carico della Biblioteca.
Articolo 28
Reintegro del fondo economale.
1. Il fondo economale viene reintegrato mensilmente o ogni qual volta se ne presenti la necessità. A tal fine il Responsabile, una volta al mese, presenta rendiconto delle spese sostenute. Il rendiconto è corredato dai rituali documenti giustificativi.
2. Il Responsabile è tenuto a presentare rendiconto, anche fuori dei casi di cui al precedente comma, ogni qualvolta ne sia richiesto.
3. Il reintegro verrà effettuato dal Servizio Amministrativo previa verifica della regolarità del rendiconto presentato.
Articolo 29
Custodia valori.
1. Oltre al denaro del fondo economale, l’Economo è tenuto alla custodia di valori comunque pertinenti alla struttura.
TITOLO VI
GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 30
Beni strumentali.
I beni strumentali si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei successivi articoli.
Articolo 31
Classificazione dei beni immobili.
I beni immobili si classificano nelle seguenti categorie:
- fabbricati civili,
- fabbricati strumentali,
- terreni agricoli,
- aree fabbricabili.
Articolo 32
Classificazione dei beni mobili.
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
- mobili,
- arredi,
- macchine d’ufficio,
- libri,
- impianti,
- titoli,
- strumenti tecnici,
- attrezzature in genere,
- automezzi ed altri mezzi di trasporto,
- altri beni mobili.
Articolo 33
Inventari dei beni immobili.
1. Gli inventari dei beni immobili indicano, per ciascun immobile, i seguenti dati:
- a) ubicazione, denominazione, consistenza, dati catastali;
- b) titolo di provenienza;
- c) valore;
- d) uso cui il bene è destinato;
- e) servitù, pesi ed oneri;
- f) variazioni.
Articolo 34
Valore dei beni immobili.
1. Ai beni immobili viene attribuito in inventario il valore di acquisto o di stima.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle eventuali migliorie, adattamenti, rivalutazioni catastali e simili, può rideterminare, almeno ogni 10 anni e comunque quando ne ravvisi l’opportunità, il valore dei beni immobili sulla base di una perizia sottoscritto da un professionista di comprovata capacità.
Articolo 35
Diritti reali su immobili.
1. Negli inventari dei beni immobili sono iscritti anche i diritti reali nei confronti di immobili di proprietà di terzi.
2. I beni su cui grava il diritto reale sono iscritti secondo la norma di cui all’art. 33 con evidenziazione che trattasi di proprietà di terzi.
Articolo 36
Inventari dei beni mobili.
1. Gli inventari dei beni mobili indicano, per ciascun bene:
- a) l’ubicazione;
- b) la descrizione;
- c) la data di acquisizione;
- d) il valore e l’eventuale reddito;
- e) la destinazione;
- f) gravami;
- g) variazioni.
Articolo 37
Valore dei beni mobili.
1. Ai beni mobili viene attribuito in inventario il valore di acquisto o di stima.
2. Il valore dei beni mobili viene annualmente rideterminato in base agli ammortamenti, nonché ad eventuali migliorie
3. I titoli pubblici sono valutati al valore di acquisto.
4. I titoli privati sono valutati al valore di listino all’atto della iscrizione in inventario.
5. I beni di valore artistico o antiquario sono iscritti in inventario al valore di stima definito al momento del conferimento.
6 – Al bene iscritto in inventario totalmente ammortizzato viene attribuito il valore 0 (zero) invariabile sino alla sua eventuale alienazione.
Articolo 38
Beni non soggetti a iscrizione in inventario.
1. Non sono inventariati:
- a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali e in genere tutto il materiale “a perdere”, che debba esser consumato per l’utilizzazione;
- b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d’uso negli uffici, pubblicazioni soggette a scadenza, manuali d’uso, elenchi e simili;
- c) le diapositive, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale divulgativo;
- d) i beni di modico valore utilizzati da più utenti e facilmente spostabili ovvero installati in modo fisso nelle strutture edilizie, di valore inferiore a 250,00 euro;
2. Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico facente parte di biblioteca.
Articolo 39
Responsabilità degli inventari.
1. Responsabile della regolare tenuta degli inventari e della gestione patrimoniale, per la Biblioteca è il Responsabile del Servizio Amministrativo.
2. Il Responsabile della tenuta degli inventari è legittimato ad impartire le istruzioni occorrenti per
- – disciplinare le procedure di carico e scarico;
- – definire le modalità e responsabilità della custodia;
- – predisporre motivate proposte di alienazione di beni mobili che possono avvenire per:
- a. sostituzione per malfunzionamento;
- b. sopraggiunta mancata rispondenza alle esigenze che ne avevano determinato l’acquisto;
- c. vetustà successivamente al termine del periodo previsto per l’ammortamento.
Tutti i beni facenti parte del patrimonio librario sono inalienabili e devono comunque essere ammortizzati.